La legge semplificazioni eleva a 150.000 euro la soglia per l’affidamento diretto dei lavori; 75.000 per i servizi di architettura ed ingegneria.
Con la pubblicazione in Gazzetta della legge semplificazioni (legge n. 120/2020) diviene operativa la deroga, in vigore fino al 31 dicembre 2021, che riguarda le soglie di affidamento di lavori e servizi.
Il titolo 1 della legge prevede, infatti, alcune importanti modifiche e deroghe al codice appalti.
L’articolo 1, comma 1 della legge semplificazioni in particolare prevede la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti/appalti pubblici, qualora la determina a contrarre (o altro atto di avvio del procedimento) sia adottata entro il 31 dicembre 2021.
L’obiettivo della nuova norma è quello di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative dell’emergenza sanitaria globale.
Aggiudicazione entro 2/4 mesi
Nei casi in cui si beneficia della suddetta deroga, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
Questi termini sono aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata (importo lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro).
La responsabilità del RUP con danno erariale
Si prevede che il responsabile unico del procedimento (RUP) possa essere valutato per danno erariale, nel caso di:
- mancato rispetto dei termini sopra citati (aggiudicazione entro 2/4 mesi dall’avvio del procedimento);
- mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- tardivo avvio dell’esecuzione del contratto.
Qualora le suddette mancanze siano imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o sono causa di risoluzione del contratto per inadempimento (che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante).
Le nuove soglie per i lavori
L’articolo 1, comma 2, della legge prevede che in deroga al codice appalti (fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del dlgs n. 50/2016) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie comunicate secondo le seguenti modalità:
affidamento diretto per lavori di importo fino a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63 del dlgs n. 50/2016), previa consultazione di almeno:
5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori tra 150.000 e 350.000 euro;
10 operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo tra 350.000 euro ed un milione di euro;
15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori tra un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (5.350.000 di euro per lavori e concessioni).
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del dlgs n. 50/2016.
Le nuove soglie per i servizi di ingegneria e architettura
Durante l’iter di conversione in legge del dl n. 76/2020, a seguito anche delle numerose proteste degli ordini professionali, è stato previsto una differente soglia per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione.
E’ stato previsto pertanto:
l’affidamento diretto per i servizi di ingegneria/architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
la procedura negoziata, senza bando, per i servizi di ingegneria/architettura e l’attività di progettazione, di importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del dlgs n. 50/2016.
Rispetto al testo originario del decreto viene, quindi, fatta distinzione tra lavori e servizi di ingegneria/architettura.